Opposizioni ai marchi UE nel 2026: le nuove indicazioni EUIPO e la sentenza EUIPO v Nowhere
L’opposizione è il vero banco di prova della disponibilità di un marchio
Quando una domanda di marchio dell’Unione europea viene pubblicata, i titolari di determinati diritti anteriori possono contestarne la registrazione attraverso il procedimento di opposizione. È in questa fase che la ricerca preventiva svolta prima del deposito dimostra il proprio valore: un conflitto non individuato in anticipo può trasformarsi in costi, ritardi e incertezza commerciale.
Le Guidelines EUIPO 2026, operative dal 01/07/2026, incorporano diverse novità e chiarimenti riguardanti proprio i procedimenti di opposizione. Alcuni sono procedurali; altri derivano dalla giurisprudenza recente e incidono sul modo in cui vengono confrontati i diritti contrapposti.
Il diritto anteriore deve continuare a esistere
Tra le novità più rilevanti vi è il recepimento della sentenza della Corte di giustizia del 05/02/2026 nella causa C-337/22 P, EUIPO v Nowhere. La controversia riguardava diritti anteriori non registrati protetti nel Regno Unito e le conseguenze della Brexit su una opposizione a un marchio dell’Unione europea.
La Corte ha confermato, nel contesto della causa, che il diritto anteriore invocato deve essere ancora idoneo a produrre effetti nel territorio dell’Unione al momento rilevante della decisione. In termini pratici, non basta che un diritto fosse valido quando l’opposizione è stata avviata se, prima della decisione, viene meno la base territoriale o giuridica che consente di farlo valere contro il marchio UE.
Maiuscole e minuscole: per i marchi denominativi non fanno la differenza
Le Guidelines 2026 precisano, in linea con la giurisprudenza recente, che l’uso di lettere maiuscole o minuscole non incide sulla valutazione della somiglianza tra marchi puramente denominativi. Due word marks che differiscono soltanto nella capitalizzazione possono essere considerati identici ai fini del confronto.
È una precisazione importante per chi effettua ricerche di anteriorità: cercare soltanto la grafia esatta di un nome può essere fuorviante. L’analisi deve considerare varianti ortografiche, fonetiche e concettuali, oltre a elementi figurativi eventualmente associati al segno.
Marchi composti da una sola lettera
Un altro chiarimento riguarda i segni costituiti da una singola lettera. Nella valutazione del rischio di confusione, una lettera non stilizzata o caratterizzata da una stilizzazione molto limitata viene oggi considerata, in sé, dotata di un grado intrinseco di distintività debole.
Questo non significa che un marchio di una sola lettera sia automaticamente privo di tutela. Significa però che la forza del diritto può dipendere maggiormente dalla veste grafica, dall’uso acquisito, dal contesto merceologico e dagli altri elementi del segno. Per brand minimalisti o monogrammi, la progettazione grafica e la strategia di deposito meritano quindi particolare attenzione.
Più flessibilità procedurale, ma non meno disciplina
Le Guidelines 2026 intervengono anche sulle proroghe dei termini. Per le seconde e successive richieste di estensione non è più necessario allegare automaticamente prove a supporto, ma la richiesta deve comunque essere motivata e fondata su circostanze eccezionali. In tema di sospensioni concordate, dopo un primo periodo di sei mesi una successiva richiesta congiunta può essere concessa automaticamente per un periodo più lungo entro i limiti previsti.
La semplificazione non elimina la necessità di una gestione puntuale del fascicolo. Le opposizioni restano procedimenti scanditi da termini e oneri probatori: una strategia efficace richiede il controllo della validità dei diritti, la documentazione dell’uso quando necessaria e una corretta selezione degli argomenti giuridici.
La lezione per chi deposita un nuovo marchio
Le novità 2026 rafforzano un principio semplice: la prevenzione costa meno della gestione del conflitto. Prima del deposito è opportuno verificare non solo marchi identici, ma anche segni simili nelle classi rilevanti e nei settori economicamente contigui.
Per i marchi già registrati, invece, è utile monitorare le nuove domande e mantenere in ordine le prove di utilizzo. L’opposizione è efficace quando il diritto anteriore è solido, attuale e documentalmente sostenibile.
Punto operativo
Nel 2026 il titolare di un marchio deve guardare a due dimensioni: solidità del diritto anteriore e corretta gestione procedurale. La mera anteriorità cronologica non basta se il diritto non è più efficace o se non può essere adeguatamente provato.
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